Elezioni CRI 2020 | |||
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Con al presente vi comunico che il Consiglio Direttivo Nazionale ha indicato la data del 16 febbraio 2020 per lo svolgimento delle consultazioni per i Comitati CRI.
Da tale scelta conseguono diversi adempimenti, disciplinati dal vigente Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana (revisione O del 22 ottobre 2016), che regola l'intero processo elettorale.
Tali adempimenti devono caratterizzarsi per assoluta chiarezza , pubblicità e trasparenza. Pertanto, e per facilitare la procedura, gli uffici hanno redatto l'allegato calendario, che va seguito scrupolosamente. Il Comitato Nazionale provvederà anche a attivare una pagina web dedicata. È richiesto a ciascun Comitato Regionale di dedicare un'apposita sezione sul proprio sito istituzionale, per la pubblicazione degli atti relativi a tutte le fasi delle elezioni 2020 dei Comitati CRI.
Ricordo che, al fine di attivare la procedura elettorale , i Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano devono provvedere (articolo 6 del Regolamento):
• a stilare l'elenco dei Comitati CRI neo costituiti, commissariati , ed i cui organi elettivi concludono il loro mandato entro il 30 giugno 2020 ;
• a indire, con proprio atto ed entro il 18 dicembre 2019, le elezioni nei Comitati CRI interessati .
Come detto , la data della consultazione va fissata per il 16 febbraio 2020;
• a trasmettere il provvedimento di indizione ai Comitati CRI della regione, al Comitato Nazionale, ai rappresentati regionali dei Corpi CRI ausiliari delle FF.AA . nonché- tramite il portale di gestione istituzionale (GAIA) -ai Soci CRI interessati dalla consultazione;
• ad assicurarsi che i Presidenti dei Comitati CRI interessati pubblichino all'albo e, ove presente, sul proprio sito web, il provvedimento di indizione delle elezioni nonché il calendario elettorale .
Successivamente, ed entro quindici giorni dal provvedimento di nomina delle indizioni (e, quindi, in una data compresa tra il 3 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020), i Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano - con proprio atto - provvederanno a nominare gli Uffici Elettorali dei Comitati CRI interessati dalla consultazione elettorale (cfr. articoli 55 e 56 del Regolamento).
In fase di redazione degli elenchi (articolo 7 del Regolamento), ritengo opportuno segnalare che tutti i Presidenti dei Comitati CRI interessati dalla consultazione elettorale hanno l'onere della redazione degli elenchi dei Soci CRI in possesso dei diritti elettorali. Per assolvere a tale adempimento, che si svolge sotto la responsabilità del Presidente (o del Commissario) del Comitato CRI, è utilizzata l'apposita funzionalità su GAIA.
La verifica della titolarità dei diritti elettorali, inoltre, è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione delle cariche associative. Ai sensi dello Statuto:
a. sono titolari di elettorato attivo (ovvero del diritto di voto) i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
b. sono titolari di elettorato passivo (ovvero del diritto di candidarsi ed essere eventualmente eletti) se iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
c. gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare;
d. le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale e fermo restando il requisito minimo di cui alle precedenti lettere a) e b) in qualità di socie della C.R.I. appartenenti al Corpo delle II.VV.;
e. il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate), comporta per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali;
f. l'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
Ricordo infine che, ad ogni buon conto, l'intero processo elettorale è disciplinato dal richiamato Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana e, nello specifico, dagli articoli 3-22 e 55-61, che vi invito a consultare attentamente.